LICENZIATO LAVORATORE: ASSENZA INGIUSTIFICATA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
Come noto, con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/08, la formazione in materia di sicurezza ha acquisito un ruolo centrale fra gli adempimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza in ambiente di lavoro. A ribadire ancora una volta questo principio una recentissima sentenza emessa a gennaio 2019 (Cassazione Civile, Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138). La Corte è stata chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un lavoratore, licenziato a seguito di una contestazione di addebito, per non aver preso parte alla formazione obbligatoria prevista dall’accordo Stato-Regioni. Come aggravante, nella lettera di licenziamento, si fa riferimento alla recidiva per assenza ingiustificata del lavoratore, con riferimento a due episodi avvenuti nei due anni precedenti per i quali l’azienda aveva già proceduto con due sospensioni dal lavoro. La corte, rigettando il ricorso del lavoratore, sottolinea come la mancata partecipazione al corso sia da considerarsi come una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà e delle regole di correttezza e di buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.). Pertanto l’azione del lavoratore ha definitivamente leso il vincolo fiduciario con l’azienda, giustificando la sanzione irrogata dall’azienda stessa, ritenuta giusta e proporzionata.
Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi dei lavoratori, fra i quali, al comma 2 lett. h, troviamo l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Allo stesso modo il decreto prevede l’obbligo, penalmente sanzionato, del datore di lavoro e del dirigente di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei propri lavoratori (art. 18, 36, 37).