TIROCINI: LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA UNA NUOVA LEGGE
Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il 4 marzo 2019 l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge, la n° 1/2019, che regolamenta i tirocini. La nuova normativa entrerà in vigore l’1 luglio 2019.
La Regione disciplina il tirocinio extracurriculare e, fino all’entrata in vigore della nuova legge, le tipologie di tirocinio previste in Emilia-Romagna – ciascuna con caratteristiche, durata e destinatari diversi – sono le seguenti:
A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;
B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;
C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;
D) tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2019
Dal 1° luglio 2019, per effetto della legge regionale n° 1/2019, sarà superata la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (tipologie A e B) e la durata massima del tirocinio sarà di 6 mesi. Resterà il limite massimo di durata di 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio, che potrà salire fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità.
La nuova legge conferma l’indennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti e prevede, inoltre, maggiori tutele per i tirocinanti e un sistema di controllo e monitoraggio finalizzato a garantire il corretto utilizzo del tirocinio e a contrastarne i possibili utilizzi elusivi, con l’obiettivo di prevenire ogni abuso.
Le novità introdotte saranno:
• un nuovo sistema di autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro;
• ulteriori vincoli per i soggetti ospitanti, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività;
• un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente dai tutor di soggetto promotore e ospitante;
• una più stretta integrazione tra Regione e Ispettorato del Lavoro in merito alle attività di controllo;
• un nuovo impianto sanzionatorio nei confronti di soggetti promotori e ospitanti.
Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, per la quale occorre garantire uno standard qualitativo uniforme su tutto il territorio, la Regione conferma che la progettazione dei percorsi formativi individuali su cui si devono basare tutti i tirocini deve fare riferimento alle qualifiche del Sistema regionale (SRQ).
(Fonte: Regione Emilia Romagna)