Sicurezza sul Lavoro: le novità introdotte dalla Legge 215/2021
In data 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) che ha apportato significative modifiche al D. Lgs 81/08, modificando gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99 oltre all’allegato I.
Di seguito sono riportate le principali novità.
Sospensione dell’impresa (art. 14)
L’Allegato I “Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14” qui sotto riportato, è stato modificato integrando ulteriori violazioni in materia di salute e sicurezza che determinano la sospensione dell’attività imprenditoriale, il nuovo elenco è il seguente.
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 | |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 | |
Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 | |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 | |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 | |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 | |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 | |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Si fa presente che:
– La sanzione per la mancanza del Piano di Emergenza ed evacuazione riguarda le aziende per le quali vige l’obbligo di elaborazione dello stesso.
– Ai fini della sospensione non è più necessaria la reiterazione, sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni per consentire l’adozione del provvedimento.
È stata inoltre abbassata dal 20 al 10% la quota di lavoratori irregolari (c.d. “in nero”), presenti al momento dell’accesso ispettivo, necessaria affinché possa essere emesso dall’organo ispettivo (Ispettorato o Azienda Sanitaria Locale) il provvedimento di sospensione. Non sono considerati irregolari quelli per cui non esiste comunicazione preventiva (es. soci, collaboratori familiari).
La sospensione riguarda la parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o quella in cui sono impiegati i lavoratori nelle fattispecie di cui ai punti 3 e 6 della tabella sopra riportata.
Si allegano per completezza le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ove vengono forniti i primi chiarimenti operativi di quanto sopra riportato.
Organismi paritetici (art. 51)
il Ministero del Lavoro istituirà un repertorio degli organismi paritetici che annualmente dovranno trasmettere all’INL e INAIL i dati relativi a:
- imprese che hanno aderito al sistema o hanno effettuato attività di formazione organizzata dagli stessi;
- rappresentatati dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- asseverazioni rilasciate alle imprese aderenti.
Quanto sopra potrà essere utilizzato dagli organi di vigilanza per la programmazione dell’attività ispettiva.
Vigilanza (art. 13)
Le competenze in materia di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sono più in capo alle sole ASL competenti per territorio ma vengono pienamente conferite anche all’Ispettorato Nazionale del lavoro che sino ad oggi poteva operare solo in certi ambiti (es. cantieri).
Formazione e addestramento (art. 37)
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi in materia di formazione.
Anche i datori di lavoro dovranno ricevere una adeguata e specifica formazione con periodico aggiornamento i cui contenuti saranno definiti dagli accordi di cui sopra. Tale obbligo impatta particolarmente quei datori di lavoro che non svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 81/08.
È prevista inoltre una revisione delle modalità di formazione e aggiornamento dei preposti che dovranno essere svolte interamente in presenza con cadenza biennale o comunque in caso di evoluzione o insorgenza di nuovi rischi.
È stata infine attribuita una maggiore rilevanza all’addestramento dei lavoratori che dovrà consistere in una prova pratica per il corretto uso di:
- attrezzature;
- impianti;
- sostanze;
- dispositivi e DPI;
- macchine.
È prevista anche una esercitazione applicata nel caso siano previste procedure di lavoro in sicurezza.
Le suddette attività andranno tracciate in appositi registri anche in formato digitale.
Il nuovo ruolo del preposto (artt. 18, 19, 26)
Diventa obbligatoria la nomina da parte del datore di lavoro o dirigente di uno o più preposti per sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Nel caso vengano rilevati comportamenti non conformi il preposto deve intervenire dando le necessarie indicazioni e nel caso di persistenza della inosservanza interrompere le attività del lavoratore ed informare i superiori diretti.
Il preposto, se necessario, è obbligato ad interrompere le attività nel caso rilevi la presenza di mezzi o attrezzature con carenze dal punto di vista della sicurezza oppure altre situazioni di pericolo, segnalando tempestivamente al datore di lavoro o dirigente le non conformità riscontrate.
I contratti collettivi potranno stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di quanto sopra descritto.
Sanzioni per datore di lavoro e dirigenti (art. 55)
Si riportano le sole sanzioni associate ai nuovi obblighi sopra descritti.
Mancata formazione del datore di lavoro (art. 37, comma 7): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Mancata formazione del preposto secondo le nuove modalità (art. 37, comma 7 ter): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Mancata nomina del preposto (art. 18, comma 1 lettera b-bis): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Mancata comunicazione del nominativo del preposto al committente in caso di attività in regime di appalto o subappalto (art. 26, comma 8-bis): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Sanzioni per preposto (art. 56)
Si riportano le sole sanzioni associate ai nuovi obblighi sopra descritti.
Omessa vigilanza o mancata interruzione delle attività in caso di carenze di mezzi, attrezzature o altre situazioni di pericolo (art. 19, comma 1 lettere a, f-bis) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.