CCNL EDILIZA: NOVITA’ SULLA FORMAZIONE
Il 31 marzo 2022 è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale 2022-2024 dell’edilizia che prevede importanti novità in materia di formazione per tutte le aziende aderenti.
In particolare:
- gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere sono tenuti a frequentare una formazione gratuita di 16 ore per il tramite delle Scuole Edili/Enti unificati territoriali;
- l’aggiornamento della formazione di sicurezza dei lavoratori, della durata di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 dovrà essere effettuato ogni 3 anni (anziché 5) con decorrenza dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si precisa che Il nuovo accordo contrattuale influisce più in materia di giurisprudenza del lavoro e sindacale, che non di sicurezza sul lavoro. Infatti, l’obbligo di aggiornamento triennale per chi applica il CCNL edilizia non può scavalcare il D.Lgs. 81/2008 né l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Questo implica che se il Datore di Lavoro non rispetta quanto definito nei precedenti punti 1 e 2 non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme cogenti (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), ma si applica l’articolo 509 del Codice Penale (depenalizzato) che stabilisce che “il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
L’ente di vigilanza preposto alla contestazione di cui sopra è l’Ispettorato Nazione del Lavoro (INL), le AUSL possono pertanto solamente segnalare all’INL la violazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’articolo 509 del Codice Penale.